martedì 9 marzo 2010

Risposta all'interrogazione n.8/2010 "Variante patti territoriali" continuazione...











COMMENTO:
Innanzitutto bisogna evidenziare che presso l'Ufficio Urbanistica c'era un cartello che indicava il periodo utile per depositare le osservazioni alla Variante di cui all'oggetto.
A nessuno cittadino è stato detto che le Osservazioni potevano essere presentate in ogni momento, addirittura quattro mesi dopo! Quell'informazione l'avevano solo gli amici?

Per quanto riguarda il tenore delle risposte dell'Ass.Tomazzoni , ai vari punti sollevati dall'Interrogazione, fa torto ad un minimo di intelligenza critica dello scrivente ed al compito dei consiglieri di minoranza che è anche quello di essere strumento di controllo della correttezza e della legalità dell'operato della Giunta.
Ogni singola osservazione potrebbe essere contro-argomentata, ma a questo punto non ne vale la pena.
Almeno alcune considerazioni sui punti più controversi:
1.- Tutti gli interventi dentro il territorio del SIC sono vietati dalla normativa vigente: Art 66 e s.commi;
2. - La Normativa sui SIC - Art 66 e s.c. è stata definitivamente stralciata con l'adozione della Variante Febbraio 2009( quando è vigente?);
3.- l'Amministrazione di Rovereto è parte integrante del Patto "Valli del Leno" come soggetto pubblico, parte del Tavolo di Concertazione e promotore di progettualità pubblica sul territorio di Noriglio con gli obiettivi di cui al 3.o Bando.
Non ha senso sostenere un rapporto gerarchico o di estraneità rispetto al Soggetto Responsabile.
4.-la LP che disciplina i Patti Territoriali dichiara " ...di condizionare la concessione di benefici per la progettualità pubblica e privata alla valutazione di conformità urbanistico-ambientale ed all'esito delle istruttorie secondo le norme vigenti" Si ribadisce che i Patti Terr. non sono di fatto una deroga al PRG tout-cour come viene ancora sostenuto dall'Assessore.
5.-il Patto dichiara che : ..il patto non è da considerarsi un piano di sviluppo tradizionale, bensì una programmazione strategica partecipata dal basso che, attraverso scelte selettive e mirate inneschi uno sviluppo economico. E ciò avvenga senza disperdere sforzi e risorse in interventi marginali e non prioritari" (Vedi Patto, progetto strategico, idealità dello sviluppo);
6.- L'intervento no. 19, accolto sotto forma di osservazione con 4 mesi di ritardo sui tempi stabiliti, appare " non corrispondente ad un intervento pianificato", o una scelta mirata ( come richiede il Bando), non ha ricaduta economica (come richiede il bando) non ha avuto l'iter autorizzativo previsto dagli altri progetti privati : prima adozione, tempi di pubblicazione, pubblicità sul sito, osservazioni, 2.a adozione e quindi risulta nei fatti un progetto favorito dall'Amministrazione rispetto alle altre richieste.
Né la prassi del Comune di accogliere le osservazioni anche fuori tempo, non giustifica l'accoglimento delle stesse in una situazione di ritardo così grave, dopo il parere della Commissione Urbanistica Provinciale.
7.- E' assolutamente incomprensibile dare titolo abilitativo al Parere di coerenza del Soggetto Responsabile e non dare altrettanta valenza al parere negativo della CTP della PAT, all'interno di un Patto che ha fra i suoi obiettivi principali e strategici la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente.
L'amministrazione ha infatti cassato la scheda no. 14 (Maneggio) pur avendo ottenuto parere di coerenza da parte del Soggetto Responsabile.
8.- E' molto dubbia la dichiarazione per cui "negare la realizzazione delle edificazioni dentro il SIC CONTRASTA con le finalità del Patto"
9.- Risulta incomprensibile che la scheda no. 2, con parere negativo della CTP della PAT ,ottenga nelle controdeduzioni un accoglimento per l'ampliamento fino a 75 mq.
Sull'ultima risposta : punto (L), potrebbe essere l'Assessore più chiaro?
Inoltre la delibera della Giunta Provinciale:
Oggetto: Annullamento in sede di AUTOTUTELA della deliberazione della Giunta Provinciale di approvazione della Variante al PRG del Comune di Siror" prevede:
“In vigenza dell'Art 148 della succitata legge Comma 5, lettera d) che recita : " è previsto che, in caso di accoglimento di osservazioni che comportano l'introduzione di modifiche rispetto alle previsioni adottate, una nuova pubblicazione e la reiterazione della procedura prevista al fine di consentire la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto dimodifica" la PAT ha ritenuto di annullare l'approvazione deliberata.”
Il caso è identico alla situazione dell'adozione della Variante Patti Territoriali per la quale dovrebbero essere reiterate le procedure !

Tutto ciò non fa che rafforzare ciò che ho richiesto nell'interrogazione.




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